costituzione
in fondo patrimoniale della nuda proprietà
Tizio, coniugato in regime di separazione dei beni
con Caia, è titolare della nuda proprietà di un appartamento.
Tizio e Caia vogliono
costituire un fondo patrimoniale avente per oggetto l'appartamento de quo, ma:
- Tizio intende conservare
la proprietà (e fin qui nulla quaestio) dell'immobile
- Tizio intende riservarsi
anche il potere di disposizione (alienazione in particolare)
dell'immobile.
- i coniugi vogliono
evitare la necessità in caso di alienazione dell'autorizzazione del Tribunale
(anche qui mi sembra nulla quaestio)
Ho trovato dottrina che
ammette la derogabilità alle norme dell'art. 180 c.c. ma non giurisprudenza,
grazie al tenore letterale dell'art.. 169 c.c. e limitatamente alle ipotesi in
quest'ultimo articolo previste.
In sintesi l'art. 180 è
inderogabile salvi i casi di "alienazione, concessione di ipoteca, in
pegno o di vincolo".
Se equipariamo la costituzione del fondo
patrimoniale alla costituzione di un diritto reale simile all'usufrutto, quale
utilità viene dismessa dal coniuge proprietario in favore del soddisfacimento
dei bisogni della famiglia?
Quanto alla seconda parte della mail, riterrei che
l'art. 168 ultimo, che richiama l'art. 180, si riferisce all'amministrazione
dei beni mentre il successivo art. 169 contempla dei casi di disposizione dei
beni, che solo per comodità definitoria siamo soliti indicare come atti di
amministrazione, aggiungendoci straordinaria, ma che a stretto rigore tali
non sono.