costituzione in fondo patrimoniale della nuda proprietà


 

Not. Claudio Limontini, 21.11.2001

Tizio, coniugato in regime di separazione dei beni con Caia, è titolare della nuda proprietà di un appartamento.

Tizio e Caia vogliono costituire un fondo patrimoniale avente per oggetto l'appartamento de quo, ma:

- Tizio intende conservare la proprietà (e fin qui nulla quaestio) dell'immobile

- Tizio intende riservarsi anche il potere  di disposizione (alienazione in particolare) dell'immobile.

- i coniugi vogliono evitare la necessità in caso di alienazione dell'autorizzazione del Tribunale (anche qui mi sembra nulla quaestio)

Ho trovato dottrina che ammette la derogabilità alle norme dell'art. 180 c.c. ma non giurisprudenza, grazie al tenore letterale dell'art.. 169 c.c. e limitatamente alle ipotesi in quest'ultimo articolo previste.

In sintesi l'art. 180 è inderogabile salvi i casi di "alienazione, concessione di ipoteca, in pegno o di vincolo".

 

 

Not. Vincenzo Spadola 

 

Se equipariamo la costituzione del fondo patrimoniale alla costituzione di un diritto reale simile all'usufrutto, quale utilità viene dismessa dal coniuge proprietario in favore del soddisfacimento dei bisogni della famiglia? 

 

Quanto alla seconda parte della mail, riterrei che l'art. 168 ultimo, che richiama l'art. 180, si riferisce all'amministrazione dei beni mentre il successivo art. 169 contempla dei casi di disposizione dei beni, che solo per comodità definitoria siamo soliti indicare come atti di amministrazione, aggiungendoci straordinaria, ma che a stretto rigore tali non sono.